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Sismabonus

Il decreto Rilancio aumenta al 110% il sismabonus ordinario, che agevola gli interventi di messa in sicurezza antisismica delle abitazioni e degli edifici produttivi in zona di rischio sismico 1, 2 e 3. Un tecnico abilitato dovrà asseverare l’efficacia dei lavori alla riduzione del rischio sismico (Dm 58/2017) e la congruità delle spese. Anche in questo caso serve il visto di conformità, e il professionista che apporrà il visto verificherà anche l’asseverazione.

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I Bonus potenziati al 110% si applicano per interventi effettuati su:

  • Parti comuni di edificio

  • Singole unità immobiliari possedute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, arti o professioni

  • Edifici unifamiliari o singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Chi può usufruirne

I condomini: per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati all’ottenimento di risparmi energetici e alla riduzione del rischio sismico.

Cooperative di abitazione a proprietà indivisa: per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Le persone fisiche: al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni relativamente ad interventi su singole unità immobiliari (non più di due in caso di Ecobonus potenziato al 110%)

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale: organizzazioni non lucrative di attività sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.

Gli Istituti autonomi case popolari (IACP): comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica. 

Associazioni e società sportive dilettantistiche: limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Interventi ammessi

La detrazione potenziata al 110% spetta, sempre per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 sino al 31 dicembre 2021, per tutti gli interventi già ammessi alla detrazione. Quindi per il Sismabonus singole unità, il Sismabonus condomini e Sismabonus acquisti, negli stessi limiti di spesa già previsti, su edifici in zona 1, 2 e 3 (viene espressamente esclusa la sola zona.

  • Interventi antisismici generici

  • Con riduzione di una o due classi di rischio sismico

  • Con riduzione di una o due classi di rischio sismico per parti comuni di condomini e simili

  • Fabbricati demoliti e ricostruiti da imprese costruttrici e venduti entro 18 mesi

Per tali interventi, in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione Irpef del premio assicurativo è aumentata dall’attuale 19%7 al 90%. La detrazione spetta anche per l’installazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici se effettuata congiuntamente a uno degli interventi da Sismabonus, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.

Impianti Fotovoltaici

In presenza del sismabonus, la detrazione potenziata al 110% spetta anche per l’installazione di impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati connessi alla rete elettrica, fino ad un tetto massimo di spesa pari a 48.000 euro, e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kWh di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico (ridotto a 1.600 euro in caso di interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica). La detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo e non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.

esistono 3 modalità per ottenere il Superbonus:

1

Il beneficiario paga direttamente il fornitore e conserva la detrazione fiscale al 110% delle spese sostenute, da fruire nei successivi 5 anni.

2

Il beneficiario paga direttamente il fornitore. La sua detrazione fiscale del 110% della spesa sostenuta viene trasformata in credito d’imposta da cedere a terzi, comprese banche e intermediari finanziari.

3

Il beneficiario riceve dal fornitore uno sconto in fattura, rinunciando a usufruire direttamente della detrazione e il fornitore riceverà un compenso sotto forma di credito d’imposta pari al 110% del valore della fattura.

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