Sismabonus
Il decreto Rilancio aumenta al 110% il sismabonus ordinario, che agevola gli interventi di messa in sicurezza antisismica delle abitazioni e degli edifici produttivi in zona di rischio sismico 1, 2 e 3. Un tecnico abilitato dovrà asseverare l’efficacia dei lavori alla riduzione del rischio sismico (Dm 58/2017) e la congruità delle spese. Anche in questo caso serve il visto di conformità, e il professionista che apporrà il visto verificherà anche l’asseverazione.


I Bonus potenziati al 110% si applicano per interventi effettuati su:
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Parti comuni di edificio
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Singole unità immobiliari possedute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, arti o professioni
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Edifici unifamiliari o singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Chi può usufruirne

I condomini: per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati all’ottenimento di risparmi energetici e alla riduzione del rischio sismico.

Cooperative di abitazione a proprietà indivisa: per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Le persone fisiche: al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni relativamente ad interventi su singole unità immobiliari (non più di due in caso di Ecobonus potenziato al 110%)

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale: organizzazioni non lucrative di attività sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.

Gli Istituti autonomi case popolari (IACP): comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Associazioni e società sportive dilettantistiche: limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Interventi ammessi
La detrazione potenziata al 110% spetta, sempre per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 sino al 31 dicembre 2021, per tutti gli interventi già ammessi alla detrazione. Quindi per il Sismabonus singole unità, il Sismabonus condomini e Sismabonus acquisti, negli stessi limiti di spesa già previsti, su edifici in zona 1, 2 e 3 (viene espressamente esclusa la sola zona.
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Interventi antisismici generici
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Con riduzione di una o due classi di rischio sismico
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Con riduzione di una o due classi di rischio sismico per parti comuni di condomini e simili
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Fabbricati demoliti e ricostruiti da imprese costruttrici e venduti entro 18 mesi
Per tali interventi, in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione Irpef del premio assicurativo è aumentata dall’attuale 19%7 al 90%. La detrazione spetta anche per l’installazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici se effettuata congiuntamente a uno degli interventi da Sismabonus, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.
Impianti Fotovoltaici
In presenza del sismabonus, la detrazione potenziata al 110% spetta anche per l’installazione di impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati connessi alla rete elettrica, fino ad un tetto massimo di spesa pari a 48.000 euro, e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kWh di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico (ridotto a 1.600 euro in caso di interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica). La detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo e non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.