Ecobonus 110
Il Decreto Rilancio, nell’ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

I Bonus potenziati al 110% si applicano per interventi effettuati su:
-
Parti comuni di edificio
-
Singole unità immobiliari possedute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, arti o professioni
-
Edifici unifamiliari o singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
Chi può usufruirne

I condomini: per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati all’ottenimento di risparmi energetici e alla riduzione del rischio sismico.

Cooperative di abitazione a proprietà indivisa: per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Le persone fisiche: al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni relativamente ad interventi su singole unità immobiliari (non più di due in caso di Ecobonus potenziato al 110%)

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale: organizzazioni non lucrative di attività sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.

Gli Istituti autonomi case popolari (IACP): comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Associazioni e società sportive dilettantistiche: limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Interventi ammessi
Le detrazioni sono riconosciute per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per le seguenti tipologie di interventi (cd. “trainanti”):
- Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate
che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio.
- Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti
con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici.
Effettuando gli interventi di isolamento termico e sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, il proprietario dell’immobile può accedere inoltre alla detrazione al 110% degli interventi previsti dall’Ecobonus per:
-
Serramenti
-
Caldaie a condensazione
-
Scaldacqua a pompa di calore
-
Solare termico
-
Frangisole
-
Domotic
Effettuando almeno uno degli interventi elencati precedentemente, il proprietario può accedere anche alla detrazione al 110% per:
-
impianti fotovoltaici, fino a una spesa di 48.000 € (2.400 €/kW; 1.600 €/kW)
-
sistemi di accumulo correlati agli impianti fotovoltaici (1.000 €/kWh)
-
colonnine di ricarica per autoveicoli elettrici.